L’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica relativa agli alunni si applica solo per le assenze di durata superiore ai dieci giorni (art. 3 dell’Ord. n° 35 del 26/07/2019), fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata all’indirizzo e-mail dell’Istituzione Scolastica.

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